Un intervento di Graziella Favaro, Fondatrice e responsabile scientifica del Centro Come di Milano, a proposito del recente decreto che stabilisce il limite massimo del 30% di alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole
Leggiamo insieme gli articoli 12 e 13 contenuti nel Decreto Legge n.170 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/9/2026 e che segue ora l’iter di 60 giorni previsto per convertire i decreti in legge. E’ dunque ancora passibile di modifiche e revisioni. È stato presentato con grande enfasi come una normativa risolutiva per garantire pluralità ed equa distribuzione degli alunni nelle classi. Di seguito, i due articoli del decreto riguardanti la scuola multiculturale con qualche riga di commento.
Una genitorialità misurata in termini linguistici?
L’ articolo 12 ha come titolo “Interventi per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico” e riguarda i genitori e le famiglie. Vi si legge:
1….Le istituzioni scolastiche sgnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercitanti la responsabilità genitoriale ostacolano l’integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minori in contesto scolastico o sull’osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa.
2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, definiscono nell’ambito delle proprio competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che …prevede lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e appropriazione della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione di un livello non inferiore all’A2 del QCER, erogato presso i Centri provinciali per gli adulti.
L’articolo 12 solleva molti dubbi sul ruolo che le scuole dovrebbero avere nel segnalare i genitori stranieri con “persistenti barriere linguistiche che ostacolano l’integrazione scolastica dei loro figli”. E molti dubbi anche sul conseguente compito demandato ai servizi sociali, chiamati a definire un progetto personalizzato di alfabetizzazione e di sostegno alla genitorialità.
Sulla base di quali indicatori la scuola è chiamata a valutare quella che si può definire un’”adeguata genitorialità linguistica”? Vi sono moltissimi genitori immigrati la cui competenza in italiano si colloca a un livello basico e che tuttavia spesso hanno affrontato la migrazione proprio per garantire una scuola e un futuro migliori ai loro figli. E sono stati – e ancora in parte lo sono – numerosi i casi di genitori italiani analfabeti e dialettofoni con “persistenti barriere linguistiche” nei confronti della lingua nazionale.
È certamente positivo prevedere l’ampliamento e la disseminazione sul territorio di corsi di italiano per adulti immigrati e, in particolare, per i genitori stranieri. Da tempo, i CPIA svolgono questo compito accanto a numerosi enti e associazioni del terzo settore e a una fitta e appassionata rete di volontari.
Va ricordato inoltre che gli immigrati stranieri sono già obbligati a sostenere esami di certificazione del livello A2 del QCER per il permesso di soggiorno di lunga durata e il test del livello B1 Cittadinanza per presentare la richiesta di cittadinanza.
I CPIA hanno attualmente lunghe liste di attesa (31.181 nel 2025/26: dato rilevato su 119 CPIA sul totale di 130). Vi sono poi ostacoli concreti che rendono talvolta difficile la frequenza: orari di lavoro e orari dei corsi, isolamento territoriale, impegni famigliari, scarsa alfabetizzazione anche in lingua d’origine… Anche per questo, da tempo sono attive iniziative di insegnamento “a bassa soglia” dell’italiano di prossimità , rivolte, in particolare, alle mamme immigrate e condotte da associazioni e volontari, anche negli spazi delle scuole.
Il tetto del 30%
L’articolo 13 ha come titolo “ Criteri per la composizione delle classi in contesto multiculturale”
1. Le sitituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall’anno scolastico 2027/28, a costituire le classi inziali della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti in modo che:
a- nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia, non superi il 30% del totale di ciascuna classe prima;
b- nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno tre anni scolastici il sistema nazionale di istruzione, non superi il 30% del totale di ciascuna classe prima.
Torna dunque nel decreto il tema del tetto e della quota del 30% di alunni “stranieri” già prevista da una normativa del 2010. Quale sarà la traduzione pratica di questo articolo? Nella scuola primaria, tre bambini con cittadinanza non italiana su quattro sono nati in Italia; un’altra parte è arrivata fra 0 e 6 anni e ha frequentato la scuola dell’infanzia. E dunque, se non consideriamo questi due gruppi, sono rare le situazioni in cui si concentrino, nella misura del 30% delle presenze, bambini non nati qui e che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia.
Nella classe prima della secondaria di primo grado, dovranno essere conteggiati come rientranti “nel tetto” i ragazzi che non hanno seguito almeno tre anni di scolarità (nella scuola primaria) con esito positivo. Questa condizione di “esito non positivo” (bocciatura, non frequenza, assenze…?) sarà probabilmente chiarita. Le bocciature di fatto sono abbastanza rare nella scuola primaria e quindi la situazione sembrerebbe riguardare di fatto gli alunni di recente immigrazione (in Italia da meno di tre anni). Anche in questo caso si tratta di una platea contenuta.
Nella scuola secondaria di secondo grado e, in particolare, negli istituti professionali, si potrebbe invece registrare una maggiore presenza di studenti stranieri con una bocciatura nel percorso scolastico della scuola secondaria di primo grado. In questo caso tuttavia il tema dell’inserimento scolastico s’intreccia strettamente con quello delle scelte della scuola superiore e dell’orientamento.
Gli alunni NAI, neoarrivati in Italia
3. In caso di iscrizione in corso d’anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d’anno alle classi successive, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall’anno scolastico 2026/27, all’inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti previsti.
Oltre a prevedere la loro disseminazione, peraltro già prevista, a proposito dell’inserimento degli alunni NAI (neoarrivati in Italia) nel decreto 170 vengono modificate o soppresse alcune indicazioni contenute nel DPR 394 /1999 che tendevano a non creare per questi bambini e ragazzi un ritardo scolastico in ingresso. Non viene più indicata l’età anagrafica come criterio privilegiato per la determinazione della classe e viene soppressa anche l’indicazione di inserire lo studente in una classe inferiore o superiore di un solo anno, rispetto all’età. Il rischio è dunque un inserimento con ritardo, rispetto ai compagni di classe, che può creare difficoltà scolastiche ma anche relazionali ed emotive.
di Graziella Favaro
Approfondisci
- Scuola e integrazione: oltre i numeri, il vero nodo è la lingua e la formazione dei docenti. Ascolta l’intervista di Radio Marconi a Graziella Favaro