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Protezione speciale: cos’è, come funziona e cosa cambia con il Decreto Cutro

Insieme a Laura De Carlo, consulente dello Sportello di tutela e consulenza legale della Casa, approfondiamo i contenuti del cosiddetto “Decreto Cutro” sull’immigrazione e in particolare la riforma della Protezione Speciale.

A partire dalla strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023 – quando hanno perso la vita almeno 94 persone, tra cui 35 minori, che cercavano di raggiungere le coste italiane – in Italia si è tornato a parlare di immigrazione.

In risposta a questa tragedia, il governo Meloni ha infatti varato un nuovo decreto in materia, soprannominato appunto “Decreto Cutro”, approvato dal Senato il 20 aprile 2023 e ora all’esame della Camera per la definitiva conversione in legge.

Tra i contenuti del decreto ce n’è uno in particolare che preoccupa chi, come la Casa della Carità, si occupa dell’accoglienza e dell’inclusione delle persone straniere in Italia e cioè la limitazione della “protezione speciale”, con l’obiettivo ultimo, come dichiarato dalla stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di eliminare questo istituto.

Ne abbiamo parlato con Laura De Carlo, consulente dello Sportello di tutela e consulenza legale della Fondazione.

PROTEZIONE SPECIALE: CHE COS’È

La protezione speciale è un permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo nei cui confronti non sussistono i presupposti per riconoscere la protezione internazionale, ma per il quale la Commissione Territoriale ritenga ci siano altri motivi meritevoli di tutela, in caso di rimpatrio dello stesso nel paese di origine.

Per esempio, può essere attribuito un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale al fine di proteggere la persona dall’espulsione o dal respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di etnia, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

Spiega Laura De Carlo: «Facciamo un passo indietro: fino al 2018 esisteva la cosiddetta “protezione umanitaria”, una forma di tutela che poteva essere rilasciata allo straniero che non avesse avuto i requisiti per accedere allo status di rifugiato o alla “protezione sussidiaria”, ma non poteva essere allontanato dall’Italia per oggettive e gravi situazioni personali».

«La protezione umanitaria veniva rilasciata dalle Questure a seguito della raccomandazione di una Commissione Territoriale (l’organo che esamina le domande di asilo, ndr) quando, in caso di diniego rispetto agli altri tipi di protezione, si verificassero “seri motivi” di carattere umanitario: motivi di salute o di età, carestie e disastri ambientali o naturali, l’assenza di legami familiari nel Paese d’origine, l’essere vittima di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani», aggiunge.

E continua: «Nel 2018 questo permesso è stato eliminato dai Decreti Sicurezza (o Decreti Salvini, ndr) e al suo posto è stata introdotta la cosiddetta “protezione speciale”, che restringeva questo tipo di tutela ai soli casi in cui era impossibile l’allontanamento della persona per il rischio di subire persecuzioni o torture. Aveva durata di 1 anno e non poteva essere convertita in permesso di lavoro».

DA SALVINI A LAMORGESE

Nel 2020, con il cambio al Ministero dell’Interno tra Matteo Salvini e Luciana Lamorgese, la protezione speciale viene riformata ed estesa: «Oltre a essere prevista per chi nel proprio Paese rischierebbe persecuzioni o trattamenti inumani e degradanti, la protezione speciale veniva applicata in tutti quei casi in cui l’allontanamento dal territorio italiano avrebbe comportato una violazione del diritto alla vita privata e familiare dello straniero», spiega De Carlo.

Veniva inoltre tutelata la vita che la persona si era costruita nel corso della sua permanenza in Italia: «In sostanza – dice la consulente – se una persona dimostrava di essere ben integrata, perché aveva trovato un lavoro o aveva costruito dei legami affettivi, la Commissione valutava che non aveva senso rimandarla al Paese di origine, dove non avrebbe avuto queste possibilità».

Con il Decreto Lamorgese, poi, il permesso di soggiorno per protezione speciale aveva una durata di 2 anni e, in presenza di un contratto, poteva essere convertito in permesso per lavoro.

Cosa cambia con il Decreto Cutro

Con il Decreto Cutro si torna nuovamente al passato: «Se alla Camera non ci saranno modifiche, con la conversione in legge del Decreto Cutro verranno meno le estensioni previste dal DL Lamorgese sul diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero. Si torna sostanzialmente ai Decreti Salvini», dice Laura De Carlo.

Che prosegue: «Con il Decreto Lamorgese le Commissioni avevano la possibilità di valorizzare il processo di inclusione sociale. Oggi, invece, tutti coloro che potrebbero dimostrare di essere integrati, perché magari hanno un lavoro o si sono costruiti una famiglia, di certo non spariranno da un giorno all’altro o non andranno via; si ritroveranno invece in condizioni di irregolarità e marginalità».

E conclude: «La nostra esperienza ci dice che queste limitazioni non arrestano l’immigrazione, perché i motivi per cui le persone vanno via dai loro Paesi sono molto più forti di queste restrizioni».

FAQ sulla protezione speciale1

Chi ha diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale?

Il permesso di soggiorno per “protezione speciale” è rilasciato dal Questore nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione.

Tale articolo protegge la persona dall’espulsione o dal respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di:

  • etnia
  • sesso, orientamento sessuale o identità di genere
  • lingua o cittadinanza
  • religione
  • opinioni politiche
  • condizioni personali o sociali

O possa rischiare di essere rinviata verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla persecuzione.

Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui esistano fondati motivi di ritenere che la persona straniera, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e quelle in cui ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6 del Testo Unico Immigrazione (ovvero il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano).

Nella valutazione di tali motivi la norma prevede che si tenga conto anche dell’esistenza, nello Stato in cui la persona straniera sarebbe espulsa, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

È possibile richiedere un permesso di soggiorno per protezione speciale senza aver presentato domanda di protezione internazionale?

Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Cutro, tale possibilità sembra essere venuta meno, essendo stata eliminata la possibilità per il Questore di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale quando sia stata presentata la domanda per un’altra tipologia di permesso di soggiorno. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno, non sembra comunque sia più possibile richiedere il permesso per protezione speciale direttamente alla Questura, ovvero al di fuori delle procedure previste per la protezione internazionale.

Quale è la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale? Può essere rinnovato?

Il permesso di soggiorno per protezione speciale è di durata biennale. Il suo rinnovo è subordinato ad una rivalutazione della situazione da parte della Commissione Territoriale.

È possibile lavorare con un permesso di soggiorno per protezione speciale? È possibile convertirlo in un permesso per motivi di lavoro?

Il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/23 non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Approfondimenti

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  1. Informazioni tratte dal sito www.integrazionemigranti.gov.it ↩︎

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