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Nuovo Patto Europeo su migrazione e asilo: cosa prevede e cosa cambia

Approvato nel 2024, il Patto UE su migrazione e asilo entrerà in vigore a giugno 2026. Scopri cosa prevede, le critiche e cosa cambia per l’Italia

A giugno 2026 entrerà in vigore nei 27 stati membri dell’Unione Europea  il “nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”, che ha l’obiettivo dichiarato di riformare in modo strutturale le politiche comuni di gestione dei flussi migratori all’interno dell’UE.

Se secondo i promotori l’approvazione del patto “segna un nuovo inizio nella gestione della migrazione” [… ] creando “una nuova base giuridica per gestire la migrazione in modo più equo ed efficiente”, per le organizzazioni che si occupano di accoglienza e aiuto delle persone migranti, il nuovo regolamento segna la fine del diritto di asilo nell’Unione Europea, rafforzando un approccio securitario nella gestione dell’immigrazione e segnando un passo indietro nella tutela delle persone in movimento e dei loro diritti.

Cos’è il Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo

Il patto sulla migrazione e l’asilo è stato presentato dalla Commissione Europea nel settembre 2020 per riformare le regole comuni sul diritto di asilo e superare le criticità del Regolamento di Dublino, come l’obbligo per i paesi di primo ingresso (Italia, Grecia e Spagna) di identificare le persone migranti e trattenerle per il tempo in cui la loro domanda di protezione internazionale viene esaminata.

Dopo che nel 2016 un tentativo di riforma non era andato a buon fine, nel 2020 la Commissione ha fatto questa nuova proposta che – dopo un lungo negoziato – è stata approvata dal Parlamento Europeo il 10 aprile 2024, con i voti di Popolari, Liberali e Socialisti (a eccezione del PD). A maggio 2024 il patto è stato adottato dal Consiglio dell’Unione Europea.

La nuova misura si compone di 9 regolamenti e una direttiva, che intervengono su aspetti quali: ingressi, procedure di frontiera, identificazione, gestione interna dei flussi, solidarietà tra gli stati membri.

I pilastri del Patto: cosa prevede concretamente

Questi sono i “pilastri” che compongono il nuovo Patto:

  • meccanismo di solidarietà obbligatoria: si attiva in caso uno o più stati membri – si ipotizza i paesi di primo ingresso – si trovino sotto pressione. Gli altri Paesi membri possono contribuire in tre modi:
    • accogliendo un certo numero di richiedenti asilo sul proprio territorio
    • attraverso un contributo finanziario, da versare in un fondo comune gestito dall’UE (il cosiddetto “Solidarity Pool”)
    • fornendo ai paesi sotto maggiore pressione un supporto tecnico/logistico, per esempio attraverso attrezzature, personale o assistenza in progetti di rimpatrio,

È previsto che i Paesi non di primo ingresso accettino, in totale, il ricollocamento di 30mila persone all’anno (21.000 nel 2026) oppure versino 600 milioni di euro. Significa che il ricollocamento di una persona può essere “sostituito” da un contributo di 20mila euro.

  • procedure accelerate di frontiera: devono esservi sottoposte le persone che:
    • provengono da paesi considerati “sicuri” o per i quali il tasso di riconoscimento dello status di rifugiato nell’UE è inferiore al 20%
    • sono considerate un “rischio per la sicurezza” (anche se si tratta di minori non accompagnati)
    • hanno fornito informazioni false o incomplete alle autorità. 

Nel corso dell’analisi della domanda di asilo, le persone non possono accedere al Paese e muoversi liberamente, ma devono essere trattenute, verosimilmente in centri “hotspot” chiusi o semichiusi, che potranno essere anche in Paesi terzi, senza eccezioni per nuclei familiari o minori

  • criteri aggiuntivi per determinare quale Stato membro è competente per l’esame delle domande di protezione internazionale che, oltre al Paese di primo ingresso (come previsto dal Regolamento di Dublino) può essere anche un Paese in cui risiedono altri membri della famiglia. In ogni caso la domanda deve essere presentata nel paese di primo ingresso e la persona rimarrà in tale Paese, fino a che non viene determinato lo Stato competente per l’esame della domanda
  • procedura di screening obbligatoria, con la raccolta di dati biometrici (aggiungendo le immagini del volto alle impronte digitali), per tutte le persone di età superiore ai 6 anni (in precedenza era 12 anni).  I dati saranno raccolti nella banca dati centralizzata “Eurodac”, accessibile alle autorità nazionali, alle agenzie europee, alle forze di polizia, a Europol e alle autorità giudiziarie dei Paesi UE. Sono previsti anche controlli sanitari e di sicurezza, Ogni persona deve essere identificata entro 72 ore

Il Patto e il Regolamento di Dublino: cosa cambia

Nonostante le aspettative sul fatto che il nuovo patto avrebbe riformato il Regolamento di Dublino, di fatto non cambia il principio di base e cioè che una persona migrante deve presentare la sua domanda di protezione internazionale nel Paese di primo ingresso, la cui responsabilità sulla persona durerà 20 mesi (12 per le persone salvate in mare).

Come si diceva, è possibile che la domanda di asilo venga poi analizzata in un paese diverso da quello di primo ingresso, in caso di:

  • presenza di familiari, che siano: cittadini UE, beneficiari di protezione internazionale o titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo
  • conoscenza della lingua 
  • ottenimento di un titolo di studio in un paese

La possibilità di deroga, si verifica attraverso la “procedura di determinazione della competenza”. Se lo Stato richiesto accetta la responsabilità, il richiedente viene trasferito in quel paese, che diventerà l’unico responsabile per l’analisi del merito della domanda di asilo. Questo sistema ha l’obiettivo di impedire i cosiddetti “movimenti secondari” (spostamenti autonomi e irregolari tra paesi UE), incentivando invece i trasferimenti legali e coordinati tra gli Stati.

La lista comune dell’UE sui Paesi di origine sicuri e il nuovo concetto di Paese terzo sicuro

Nell’ambito del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, il 10 febbraio 2026, il Parlamento europeo ha approvato due provvedimenti: la lista comune dell’Unione dei Paesi di origine sicuri e il nuovo concetto di Paese terzo sicuro.

Per quanto riguarda i Paesi di origine sicuri, tra questi sono stati individuati:

  • Bangladesh
  • Colombia
  • Egitto
  • India
  • Kosovo
  • Marocco
  • Tunisia

A cui vanno aggiunti i Paesi candidati all’ingresso nell’UE, per esempio Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.

Con la nozione di “Paese di origine sicuro” si introduce l’idea che in quel Paese, in generale, non vi siano persecuzioni sistematiche né violazioni diffuse dei diritti umani. Di conseguenza, la domanda di asilo presentata da una persona proveniente da uno di questi Stati viene esaminata con una procedura accelerata e il rischio è che venga considerata, salvo prova contraria, infondata.

In questo modo, si riduce però il diritto della persona di avere una valutazione individuale effettiva della sua richiesta.Con la definizione del nuovo concetto di Paese terzo sicuro, invece, si stabilisce la possibilità che un richiedente asilo venga inviato in un Paese extra-Ue, che non è il suo Paese d’origine e con il quale può anche non avere alcun legame, dove verrà esaminata la sua domanda di protezione internazionale. In questo modo, viene istituzionalizzata l’esternalizzazione delle procedure di asilo da parte dell’UE.

Le critiche al Patto: diritti umani e accesso alla protezione

Le principali organizzazioni che si occupano di accoglienza di persone migranti e di difesa dei diritti umani sono molto critiche verso il nuovo patto. In una dichiarazione congiunta, oltre 160 organizzazioni della società civile avevano a suo tempo invitato i membri del Parlamento europeo a votare contro il patto. Queste alcune delle contestazioni:

  • Per l’ASGI – l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione le procedure di frontiera “accelerate, sommarie, fondate sulla provenienza geografica e non sulla storia individuale delle persone” pongono il rischio che l’esame delle domande di asilo sia approssimativo e standardizzato con, conseguentemente, un aumento generalizzato delle espulsioni. Questo violerebbe il principio di non respingimento oltre che la Costituzione italiana, che prevede che le domande d’asilo siano analizzate su base individuale
  • Secondo Amnesty International, l’Europa “ha perso un’occasione per costruire un sistema di migrazione e asilo che avesse al centro i diritti umani” optando invece per un sistema che “produrrà ancora più grandi sofferenze umane. Per le persone in fuga da conflitti, persecuzione o insicurezza economica, queste riforme significheranno minore protezione e maggiore rischio di subire violazioni dei diritti umani in tutt’Europa, come respingimenti illegali e violenti, detenzioni arbitrarie e controlli discriminatori”.
  • Secondo Oxfam, il nuovo Patto potrebbe riprodurre “la situazione abominevole a cui assistiamo da anni negli hotspot greci, dove intere famiglie sono state messe di fatto in detenzione e i richiedenti asilo hanno un accesso limitato o nullo all’assistenza sanitaria e ad altri servizi di base”

Il Patto 2026 e l’Italia: cosa sta cambiando

Recependo il nuovo Patto Europeo sulla migrazione e l’asilo, nella seduta dell’11 febbraio 2026, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato un nuovo disegno di legge recante “Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale”.

Il DDL, che dovrà passare al vaglio del Parlamento, prevede, tra le altre cose:

  • il blocco navale temporaneo delle navi delle ONG
  • un ampliamento della casistica di reati per i quali è prevista l’espulsione
  • la possibilità di trasferire e trattenere le persone migranti in centri collocati in Paesi terzi (come i famigerati centri in Albania)
  • un restringimento dell’accesso ai ricongiungimenti familiari
  • la disciplina della detenzione nei CPR

Leggi anche Legge Bossi – Fini: che cosa prevede e l’impatto sull’immigrazione

Accoglienza e diritti: la prospettiva di Casa della Carità

La Casa della Carità si unisce alle critiche espresse da tante organizzazioni della società civile e sottolinea inoltre che il patto non prevede l’apertura di nuovi canali di ingresso legale, che sono l’unica strada per governare il fenomeno migratorio, unendo umanità e legalità e rispetto dei diritti.

La nostra esperienza di accoglienza ci dice infatti che tutte queste restrizioni non fermeranno le migrazioni, poiché i motivi che spingono le persone a partire – guerre, povertà, condizioni climatiche sempre più estreme, desiderio di avere una vita migliore – sono più forti di ogni possibile impedimento.

La Casa continua quindi a sostenere le iniziative, come la campagna Ero Straniero, di cui è stata promotrice, che chiedono un nuovo approccio per affrontare il fenomeno migratorio.

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